Cassazione n. 5051/2026: anche le ferie vanno retribuite con la paga ordinaria.

Cassazione n. 5051/2026. La Corte di Cassazione interviene in materia di retribuzione, affermando che le indennità e i buoni pasto devono essere ricompresi anche nel calcolo della retribuzione delle ferie.

DIRITTO DEL LAVORO

Dott.ssa Rachele Ricci

10/6/20263 min leggere

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Indennità e buoni pasto riconosciuti dal proprio contratto devono essere ricompresi anche nel calcolo della retribuzione delle ferie.

È questa la direzione che, ancora una volta, ha preso la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5051, depositata il 6 marzo 2026, con cui ha rigettato il ricorso n. 19160-2024 proposto dall’ENTE AUTONOMO VOLTURNO contro il lavoratore ferroviario.

La conferma della nullità delle clausole collettive che riducono la paga feriale.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha confermato la nullità dell’accordo regionale del 16/11/2011, dell’accordo aziendale del 25/07/2012 e dell’accordo nazionale del 21/05/1981, già espressa dai Giudici di prime cure, nella parte in cui essi escludono dalla retribuzione dei giorni di ferie le indennità perequativa e compensativa, i buoni pasto e le indennità collegate alla specifica mansione ricoperta dal lavoratore.

Nel caso in esame, il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 839 del 2021, aveva dichiarato nulle le clausole degli accordi collettivi che escludevano alcune componenti dalla retribuzione delle ferie, riconoscendo al lavoratore circa 2.915 euro lordi a titolo di differenze retributive.

La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1298 del 18 marzo 2024 e, infine, dalla Corte di Cassazione, che ha richiamato importanti precedenti in materia di retribuzione feriale.

Nel caso della Cass., sez. lav., ord. 9 giugno 2025, n. 15363, essa ha collegato il concetto di “retribuzione feriale” al diritto dell’Unione Europea. In particolare, secondo la normativa europea, durante il periodo di ferie il lavoratore dovrebbe ricevere una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella che percepisce normalmente nel periodo di lavoro. Infatti, se durante le ferie venissero escluse alcune somme legate alle mansioni svolte o alla posizione professionale del lavoratore, quest’ultimo potrebbe essere spinto, per motivi economici, a rinunciarvi.

Per questo motivo, la retribuzione ricevuta durante le ferie deve essere adeguata a quella ordinaria, così da permettere al lavoratore di usufruire effettivamente del proprio periodo di riposo senza subire una penalizzazione economica di alcun tipo.

Questo principio è previsto dal diritto dell’Unione Europea e, in particolare, dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite.

Nella stessa direzione si pone anche la Cass., sez. lav., ord. 28 marzo 2025, n. 8200, in cui chiarisce che, quando alcune festività non possono essere effettivamente godute dal lavoratore, queste devono essere comunque retribuite secondo gli stessi criteri utilizzati per la retribuzione delle ferie.

Tale conclusione si basa sul principio, già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 25850 del 2024, secondo cui nella determinazione della retribuzione delle ferie deve essere applicata la nozione di “ferie annuali retribuite” prevista dal diritto dell’Unione Europea.

Da ultimo, la Suprema Corte, non si è limitata ad affrontare la questione relativa alla retribuzione delle ferie, ma ha chiarito anche il regime economico dei quattro giorni di permesso previsti dall’art. 29 del CCNL autoferrotranvieri 2015 e riconosciuti in sostituzione delle festività soppresse dalla L. n. 90/1954. Questi quattro giorni di permesso sono soggetti, dal punto di vista economico, allo stesso trattamento previsto per le ferie ordinarie. Di conseguenza, anche durante la fruizione di questi giorni aggiuntivi, il lavoratore deve ricevere una retribuzione che tenga conto delle componenti normalmente collegate alla sua attività lavorativa.

La più recente ordinanza n. 5051/2026 si inserisce, quindi, in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, volto a garantire che il diritto alle ferie sia effettivo e non solo formale. L’inclusione nella retribuzione feriale di indennità, compensi e altre componenti normalmente percepite dal lavoratore risponde, infatti, alla necessità di assicurare che il godimento del periodo di riposo sia reale e proficuo, in primis per la persona e poi per il lavoratore, senza comportare inoltre alcuna penalizzazione economica.

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