Licenziamento e sostituzione con AI: il Tribunale di Roma dice sì (ma non è un “via libera” all’algoritmo)

L’intelligenza artificiale può davvero “costare” un posto di lavoro? La risposta – almeno per ora – è sì. Ma solo a precise condizioni giuridiche.

DIRITTO DEL LAVORO

Avv. Sergio Di Dato

3/2/20263 min leggere

Lavoratore licenziato sostituito da AI
Lavoratore licenziato sostituito da AI

I fatti: la riorganizzazione aziendale e la soppressione del ruolo

La vicenda riguarda una graphic designer impiegata presso una società operante nel settore della cybersecurity. L’azienda, in una fase di contrazione economica, aveva avviato una riorganizzazione interna: accentramento di funzioni, razionalizzazione dei processi e introduzione di strumenti tecnologici avanzati – inclusi sistemi di intelligenza artificiale – per rendere più efficiente la gestione dei flussi di lavoro.

L’effetto concreto? La soppressione della posizione lavorativa della dipendente e, dunque, il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La lavoratrice ha impugnato il recesso, sostenendo l’illegittimità del licenziamento. Il punto centrale della controversia non era tanto l’uso dell’AI in sé, quanto la reale esistenza delle ragioni economico-organizzative e la possibilità di una ricollocazione interna.

La decisione del Tribunale: AI sì, ma valgono le regole di sempre

Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo il licenziamento, richiamando i principi consolidati in materia di giustificato motivo oggettivo.

Le regole generali (che non cambiano):

Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro può recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo quando sussistono:

  1. Effettive esigenze economiche o organizzative;

  2. Un nesso causale tra la riorganizzazione e la soppressione del posto;

  3. L’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili (c.d. obbligo di repêchage).

La sentenza ribadisce che l’intelligenza artificiale non costituisce una “causa autonoma” di licenziamento. È semplicemente uno strumento organizzativo, al pari dei software che in passato hanno sostituito alcune mansioni amministrative o contabili.

Il giudice ha accertato che:

  • la riorganizzazione era reale e documentata;

  • la posizione della lavoratrice era stata effettivamente soppressa;

  • non vi erano possibilità concrete di ricollocazione in mansioni equivalenti o compatibili.

Nessuna scorciatoia tecnologica, dunque. Nessun “via libera” indiscriminato all’automazione come pretesto per tagliare personale. La legittimità del licenziamento resta ancorata ai criteri tradizionali del diritto del lavoro.

Tuttavia, il dato simbolico è forte: per la prima volta l’AI entra esplicitamente nella motivazione di una sentenza sul lavoro, segnando un passaggio storico nel contenzioso giuslavoristico.

Le prospettive future: efficienza d’impresa o rischio di esclusione?

Sul piano strettamente giuridico, la decisione appare coerente, ma il contesto economico e sociale impone alcune riflessioni ulteriori.

In un mercato del lavoro come quello italiano – caratterizzato da bassa mobilità professionale, difficoltà di riqualificazione e un tessuto produttivo composto in larga parte da PMI – ogni riorganizzazione che elimina posti rischia di trasformarsi in esclusione duratura, più che in reale transizione occupazionale.

L’intelligenza artificiale, in questo scenario, rappresenta un potente acceleratore economico che riduce costi, velocizza processi e di fatto consente a meno persone di svolgere più funzioni. Tale ruolo è pienamente compatibile con la libertà d’impresa costituzionalmente garantita, ma ha effetti occupazionali concreti che il diritto non può non tenere in considerazione.

Il vero nodo riguarda:

  • la tenuta effettiva del principio di repêchage in contesti aziendali snelli e altamente specializzati;

  • la necessità di politiche attive di riqualificazione;

  • il possibile intervento del legislatore per accompagnare l’innovazione tecnologica con strumenti di tutela adeguati.

La giurisprudenza, da sola, non può governare la trasformazione del lavoro, ma deve limitarsi ad applicare le regole esistenti a scenari nuovi. Questa sentenza, in altre parole, non “consacra” l’algoritmo, ma segna l’inizio di una nuova stagione del diritto del lavoro, in cui l’AI diventa parte ordinaria dell’organizzazione aziendale e, inevitabilmente, del contenzioso.

In questo contesto, è il legislatore ad avere il compito di intervenire sulla disciplina esistente per adattarla alla vera e propria rivoluzione economica e sociale nata dall’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Conclusioni: cosa devono sapere imprese e lavoratori

Per le aziende, il messaggio è chiaro: l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale non esonera dal rigoroso rispetto delle condizioni di legge per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Servono prove concrete della riorganizzazione e un serio adempimento dell’obbligo di ricollocazione.

Per i lavoratori, invece, la sentenza dimostra che non basta evocare l’“algoritmo” per ottenere l’illegittimità del recesso: la battaglia si gioca sui fatti, sulla documentazione e sulla verifica dell’effettiva possibilità di reinserimento.

L’intelligenza artificiale non licenzia da sola. Ma può rendere legittimo un licenziamento, se l’azienda rispetta tutte le regole.

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Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata.

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