Straining: differenze rispetto al mobbing

Quando una pressione lavorativa anche non sistematica può ledere salute, dignità e diritti del lavoratore

Non tutte le situazioni di sofferenza sul lavoro riconducibili a comportamenti vessatori integrano un vero e proprio mobbing.

Esistono infatti casi in cui il lavoratore subisce una pressione organizzativa o relazionale intensa, anche attraverso singoli atti o condotte non necessariamente reiterate, ma comunque idonee a compromettere:

  • equilibrio psicologico;

  • serenità lavorativa;

  • salute;

  • dignità personale;

  • posizione professionale.

In queste situazioni può assumere rilievo la figura dello straining, concetto sempre più importante nelle controversie di diritto del lavoro.

Comprendere la differenza tra straining e mobbing è essenziale per individuare correttamente le tutele disponibili.

Lo Studio Legale Assicuati Notarstefano, Barone & Di Dato assiste lavoratori, dirigenti e aziende nelle problematiche relative a straining, mobbing, tutela della salute e responsabilità datoriale.

Cos'è lo straining

Lo straining indica una situazione di stress forzato o di pressione lavorativa anomala che produce un effetto negativo stabile sul lavoratore.

Può derivare da:

  • isolamento professionale;

  • esclusione da attività rilevanti;

  • svuotamento delle mansioni;

  • trasferimenti penalizzanti;

  • dequalificazione;

  • assegnazione di compiti incompatibili;

  • pressione organizzativa costante;

  • atti aziendali lesivi della dignità.

A differenza del mobbing, non richiede necessariamente una pluralità di atti persecutori o un disegno vessatorio sistematico.

Può bastare anche una singola decisione aziendale con effetti duraturi e pregiudizievoli.

La differenza tra straining e mobbing

La distinzione tra le due figure è spesso sottile ma molto importante.

Nel mobbing si riscontra normalmente:

  • reiterazione di comportamenti ostili;

  • sistematicità;

  • progressiva emarginazione;

  • intento persecutorio.

Nello straining possono invece mancare la ripetizione continua, un piano vessatorio strutturato.

Ciò che rileva è l’effetto di pressione costante, di alterazione dell’ambiente lavorativo, di deterioramento della salute o della dignità del lavoratore.

In entrambi i casi, tuttavia, possono emergere responsabilità del datore di lavoro.

Situazioni che possono integrare straining

Alcuni esempi ricorrenti:

  • trasferimento immotivato o penalizzante;

  • improvviso svuotamento delle responsabilità;

  • esclusione sistematica dalle comunicazioni rilevanti;

  • assegnazione a mansioni degradanti;

  • isolamento fisico o professionale;

  • mutamento organizzativo punitivo;

  • pressione finalizzata alle dimissioni.

Ogni situazione deve essere valutata nel suo contesto concreto.

Le conseguenze sul lavoratore

Lo straining può produrre:

  • ansia;

  • stress persistente;

  • insonnia;

  • perdita di autostima;

  • disturbi psicosomatici;

  • peggioramento della qualità della vita;

  • difficoltà relazionali;

  • riduzione della capacità lavorativa.

Anche in assenza di un vero e proprio mobbing, il danno può essere molto significativo.

Come raccogliere le prove

La prova è uno degli aspetti più delicati.

A tal fine, può essere utile conservare:

  • email;

  • ordini di servizio;

  • comunicazioni aziendali;

  • modifiche delle mansioni;

  • documentazione medica;

  • certificazioni sanitarie;

  • annotazioni cronologiche;

  • testimonianze.

È importante documentare il cambiamento organizzativo, il peggioramento delle condizioni di lavoro e gli effetti sulla salute o sulla professionalità.

Una raccolta tempestiva degli elementi probatori può fare la differenza.

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di proteggere la salute, la dignità e l'integrità psicofisica del lavoratore.

Qualora dovessero rilevarsi delle responsabilità, egli potrebbe essere chiamato a rispondere:

  • per decisioni organizzative lesive;

  • per mancata prevenzione;

  • per omissione di interventi correttivi;

  • per tolleranza di situazioni dannose.

La valutazione ovviamente riguarda sia la condotta attiva, sia eventuali omissioni aziendali.

Straining, demansionamento e stress lavoro-correlato

Lo straining si collega spesso a:

  • demansionamento;

  • stress lavoro-correlato;

  • burnout;

  • mobbing;

  • trasferimenti ingiustificati.

Distinguere correttamente la fattispecie giuridica consente di impostare la strategia di tutela più efficace.

Le possibili tutele

A seconda della situazione concreta, il lavoratore, al fine di tutelare la propria salute, può valutare:

  • contestazione delle decisioni aziendali;

  • richieste risarcitorie;

  • protezione della propria professionalità.

La scelta della strategia dipende evidentemente dalla gravità della situazione, dalla documentazione disponibile e soprattutto dagli obiettivi del lavoratore.

Assistenza alle aziende

Anche per le aziende è fondamentale prevenire situazioni organizzative che possano generare effetti lesivi.

Una corretta gestione delle modifiche organizzative, dei cambi di mansione e, più in generale, dei conflitti interni, consente di:

  • ridurre il rischio del contenzioso;

  • proteggere il clima aziendale;

  • prevenire richieste risarcitorie..

Lo Studio presta assistenza ad aziende ed HR:

  • nella gestione delle segnalazioni;

  • nella prevenzione del rischio lavoristico;

  • nelle indagini interne

  • nel contenzioso relativo a mobbing e straining.

FAQ – Domande frequenti

Lo straining è diverso dal mobbing?

Sì. Non richiede necessariamente una serie di atti ripetuti o un intento persecutorio sistematico.

Un solo atto può essere sufficiente?

In alcuni casi sì, se produce effetti negativi duraturi sul lavoratore.

Posso ottenere un risarcimento?

In presenza dei presupposti, sì.

Come posso dimostrare lo straining?

Attraverso documentazione aziendale, prove del cambiamento organizzativo e certificazioni mediche.

Serve dimostrare un danno alla salute?

Spesso è molto importante, soprattutto nelle richieste risarcitorie.

Lo straining può riguardare anche un trasferimento?

Sì, se il trasferimento ha effetti lesivi e ingiustificati.

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Per assistenza in materia di straining, tutela della salute o responsabilità del datore di lavoro, è possibile contattare lo Studio Legale Associato Notarstefano, Barone & Di Dato.

Una corretta qualificazione della vicenda lavorativa e una tempestiva raccolta delle prove consentono spesso di individuare con maggiore precisione le strategie di tutela più efficaci.